Le Parti contraenti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.
Testo vigente dal 26 giugno 1998
