Le Parti contraenti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.

Testo vigente dal 26 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196~accordo-art13 · fonte su Normattiva