[1]1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. 3. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi, quando necessario, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali, per esaminare il presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Roma il 5 Novembre 2007 in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo in lingua inglese.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana del Regno Hascemita di Giordania

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196~accordo-art22 · fonte su Normattiva