[1]Obiettivi di qualita' ambientale, standard ed indicatori

[2]1. Le Parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualita' ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilita' dei trasporti. 2. Le Parti contraenti convengono sulla necessita' di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino. 3. L'applicazione di tali standard e di tali indicatori e' finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti.

Testo vigente dal 20 novembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196~protocollo-art16 · fonte su Normattiva