Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000
Art. 17 (Protocollo)
[1]Coordinamento ed informazione
[2]Le Parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza, degli incontri allo scopo di:
- a)verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo,
- b)consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti;
- c)promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti,
- d)informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
