[1]Coordinamento ed informazione

[2]Le Parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza, degli incontri allo scopo di:

  • a)verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo,
  • b)consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti;
  • c)promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti,
  • d)informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.

Testo vigente dal 20 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196~protocollo-art17 · fonte su Normattiva