[1]Allegato

[2]Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X

[3]I Governi: del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Federazione Russa, della Repubblica Slovacca, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Ungheria, di seguito denominati "Parti contraenti", nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa e dei Paesi delle Parti contraenti nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica oltre i confini disciplinari e nazionali; avendo deciso di promuovere la costruzione e l'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X dotato di un acceleratore lineare superconduttivo, linee di fasci di radiazione e di stazioni sperimentali ad uso della comunita' scientifica, sulla base di criteri di eccellenza scientifica; riconoscendo che questo nuovo tipo di impianto con una qualita' della radiazione X senza precedenti in termini di coerenza, brillanza spettrale e risoluzione temporale acquistera' in futuro una grande importanza in molti campi della scienza di base ed applicata nonche' nell'ambito delle applicazioni industriali; sulla scia del successo della collaborazione internazionale TESLA (TESLA Collaboration), del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures) e del Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004; auspicando la partecipazione di altri Stati alle attivita' oggetto della presente Convenzione;

[4]Convengono quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]Realizzazione dell'Impianto europeo XFEL

[7](1) La costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, secondo quanto descritto in dettaglio nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (XFEL Technical Design Report), il cui Riassunto esecutivo e' accluso come Parte A del Documento tecnico 1, sono affidati ad una Societa' a responsabilita' limitata, di seguito denominata "Societa'", soggetta alla legge tedesca salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. Lo Statuto della Societa' e' accluso alla presente Convenzione come Allegato (1). La Societa' svolge esclusivamente attivita' a scopi pacifici. (2) I Soci della Societa' sono enti competenti designati a tale scopo dalle Parti contraenti. Le Parti contraenti designano i propri Soci tramite comunicazione scritta che dovra' pervenire alle altre Parti contraenti. (3) La Societa' e il DESY di Amburgo collaboreranno alla costruzione, alla messa in servizio e all'esercizio dell'Impianto XFEL sulla base di un accordo a lungo termine.

[8](1) L'Allegato contiene lo Statuto della Societa' senza i nomi dei Soci.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~allegato-art1 · fonte su Normattiva