[1]Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

[2]I Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Polonia, della Federazione Russa, della Repubblica Slovacca, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, dell'Ungheria, di seguito denominati "precedenti Parti contraenti", che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi, e il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna il 6 ottobre 2011 a Berlino, da una parte, e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, prendendo atto che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility), stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;

[3]prendendo atto che i rappresentanti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa;

[4]prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attivita' comuni oggetto della Convenzione;

[5]prendendo atto che il 27 aprile 2017 l'assemblea della societa' European XFEL GmbH, costituita ai sensi della Convenzione, ha raccomandato all'unanimita'

[6]- che venisse offerto al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle precedenti Parti contraenti e

[7]- di accettare l'impegno del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di contribuire ai costi di costruzione con un importo pari a € 26 241 142 (prezzi di riferimento del 2005);

[8]conformemente all'articolo 14 comma 1 della Convenzione hanno convenuto quanto segue:

[10]Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderisce alla Convenzione in qualita' di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle precedenti Parti contraenti.

Testo vigente dal 16 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;67~protocollo-art1 · fonte su Normattiva