[1]Proprieta' intellettuale
[2](1) Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine "proprieta' intellettuale" e' inteso ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale del 14 luglio 1967. (2) Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprieta' intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunita' europea e le Parti contraenti non appartenenti all'UE.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
