[1]Protezione della proprieta' intellettuale

[2]Le parti considerano rilevanti i diritti di proprieta' intellettuale(1), riconoscendone l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attivita' e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale.

[3]__________ (1) Ai fini del presente articolo, l'espressione "diritti di proprieta' intellettuale" comprende:

  • a)tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio che figura nell'allegato1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare:
  • i)diritto d'autore e diritti connessi;
  • ii)brevetti;
  • iii)marchi;
  • iv)disegni industriali;
  • v)topografie di prodotti a semiconduttori;
  • vi)indicazioni geografiche;
  • vii)protezione di informazioni segrete;
  • b)privative per ritrovati vegetali. Ai fini del presente accordo, i "brevetti" comprendono, in relazione all'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art16 · fonte su Normattiva