[1]Bilancio di esercizio
[2](1) Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione ("Lagebericht" ai sensi della GmbHG). Per l'elaborazione e la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione delle grandi societa' di capitali si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'HGB. (2) La verifica del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione deve essere affidata ad un revisore abilitato e indipendente ("Abschlussprüfer" ai sensi dell'HGB). Il revisore e' nominato, con deliberazione dell'Assemblea, prima della fine dell'esercizio oggetto della verifica. Il revisore e' nominato su base annua. Il suo incarico puo' essere riconfermato. (3) Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, gli Amministratori presentano all'Assemblea una copia del bilancio di esercizio, il cui originale deve recare la firma giuridicamente vincolante degli Amministratori, nonche' la relazione sulla gestione e la relazione del revisore ("Prüfungsbericht" ai sensi dell'HGB) accompagnata da una dichiarazione scritta. L'Assemblea delibera in merito all'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
