[1]Proprieta' intellettuale

[2](1) I Soci concedono alla Societa', gratuitamente e senza restrizione alcuna, una licenza non esclusiva e non cedibile per l'uso delle loro conoscenze preesistenti, protette e non protette, su cui hanno legittima facolta' di disporre, e necessarie ai fini della loro cooperazione in seno alla Societa'. (2) I Soci concedono altresi' alla Societa', gratuitamente e senza restrizione alcuna, una licenza non esclusiva e non cedibile per l'uso delle loro conoscenze acquisite e successivi sviluppi, protette o non protette, su cui hanno legittima facolta' di disporre e generate nell'ambito della loro cooperazione in seno alla Societa'. (3) L'intera proprieta' intellettuale generata dal personale impiegato presso la Societa' rimane di proprieta' della Societa', salvo diverso accordo stipulato con contratto separato. (4) Su richiesta, la Societa' concede ai Soci e agli istituti di ricerca a finanziamento pubblico designati dagli stessi, gratuitamente, una licenza non esclusiva e non cedibile, per l'uso della proprieta' intellettuale della Societa' per le loro attivita' di ricerca. Per scopi diversi dalla ricerca, detta licenza viene concessa ai Soci a condizioni piu' favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi. Previo consenso del Socio interessato, la Societa' puo' rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o negli Stati di detto Socio una licenza a condizioni eque e ragionevoli per scopi diversi dalla ricerca, salvo diversa decisione dell'Assemblea. (5) Qualora la Societa' intenda richiedere una licenza per l'uso di proprieta' intellettuale di terzi, essa fara' quanto in suo potere per ottenere il diritto, nell'ambito di tale licenza, di concedere sottolicenze a qualsivoglia Socio, secondo quanto indicato nel precedente comma 4.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art22 · fonte su Normattiva