[1]Liquidazione della Societa' o cambiamento delle sue finalita'

[2](1) In caso di scioglimento della Societa' o qualora le finalita' della stessa non rientrino piu' nel regime di agevolazioni fiscali, i Soci non potranno esigere dai beni della Societa' un importo superiore alla somma del capitale sociale e dei loro conferimenti in denaro e in natura. (2) In entrambi i casi, i beni della Societa' eccedenti il valore dell'importo pagato ai Soci saranno assegnati al DESY o, in consultazione con le competenti autorita' fiscali della Germania, ad un altro ente a finanziamento pubblico che deve utilizzarli direttamente ed esclusivamente per fini non lucrativi.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art28 · fonte su Normattiva