[1]Responsabilita'
[2](1) I Soci accertano che la Societa' sia adeguatamente assicurata contro danni a persone o cose causati dal personale distaccato e da scienziati ed esperti invitati presso la Societa', qualora tale copertura non sia gia' prevista da altre forme di assicurazione. Sono esclusi i danni cagionati a seguito di condotta dolosa o colpa grave. (2) Per le questioni in materia di responsabilita' che non possono essere risolte ai sensi del precedente comma 1, i Soci si consultano tempestivamente tra loro per gestire la vertenza di danno.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
