[1]Responsabilita'

[2](1) I Soci accertano che la Societa' sia adeguatamente assicurata contro danni a persone o cose causati dal personale distaccato e da scienziati ed esperti invitati presso la Societa', qualora tale copertura non sia gia' prevista da altre forme di assicurazione. Sono esclusi i danni cagionati a seguito di condotta dolosa o colpa grave. (2) Per le questioni in materia di responsabilita' che non possono essere risolte ai sensi del precedente comma 1, i Soci si consultano tempestivamente tra loro per gestire la vertenza di danno.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art29 · fonte su Normattiva