[1]Articolo IV Agevolazioni per quanto riguarda le comunicazioni Sezione 11

[2]Ciascuna agenzia specializzata godra' nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione nei confronti di questa agenzia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Governo di tale Stato ad ogni altro Governo, compresa la missione diplomatica di quest'ultimo, per quanto riguarda priorita', tariffe, tasse sulla posta, sui cablogrammi, sui telegrammi, sui radiogrammi, sulle telefoto, sulle comunicazioni telefoniche e altre comunicazioni, nonche' sulle tariffe stampa per le informazioni alla stampa ed alla radio.

[3]Sezione 12

[4]Nessuna censura sara' applicata alla corrispondenza ufficiale e ad altre comunicazioni ufficiali delle agenzie specializzate. Le agenzie specializzate avranno il diritto di fare uso di codici e di inviare e di ricevere corrispondenza mediante corriere o in valigie sigillate le quali godranno delle stesse immunita' e privilegi dei corrieri e della valigia diplomatica. Nulla nella presente sezione sara' interpretato nel senso di precludere l'adozione di appropriate precauzioni di sicurezza deter- minate mediante accordo tra uno Stato parte alla presente Convenzione ed un'Agenzia specializzata.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197~annesso-1-artiv · fonte su Normattiva