[1]in materia di comunicazioni
[2]1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a tutte le organizzazioni intergovernative o rappresentanze diplomatiche in materia di priorita', tariffe e imposte applicabili alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza. 2. Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non sara' applicata alcuna censura. 3. La Corte potra' usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, ed avra' diritto di usare codici o cifra per le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte saranno inviolabili. 4. La Corte avra' diritto di inviare e ricevere corrispondenza ed altri materiali o comunicazioni tramite corriere o in valige sigillate, che godranno degli stessi privilegi, immunita' e facilitazioni dei corrieri e delle valige diplomatiche. 5. La Corte avra' diritto di gestire impianti radio ed altri impianti di telecomunicazione su qualsiasi frequenza ad essa assegnata dagli Stati Parte in conformita' con le loro procedure nazionali. Gli Stati Parte si adopereranno per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta, nella misura del possibile.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
