[1]Articolo IX - Composizione delle controversie Sezione 31

[2]Ciascuna agenzia specializzata dovra' prevedere adeguate modalita' di composizione: (a) delle controversie derivanti da contratti o da controversie di natura privata di cui l'agenzia specializzata e' parte; (b) delle controversie implicanti qualsiasi funzionario di un'agenzia specializzata il quale in ragione della sua posizione ufficiale gode di immunita', se l'immunita' non e' stata abrogata in con formita' con le disposizioni della sezione 22.

[3]Sezione 32

[4]Ogni contestazione derivante dalla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione sara' deferita alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che in un determinato caso non sia convenuto dalle parti di ricorrere ad un altro modo di composizione. Qualora sorga una contestazione tra una delle agenzie specializzate da una parte, ed un membro dall'altra parte, sara' richiesto un parere consultivo su qualsiasi aspetto legale implicato in conformita' con l'articolo 96 dello Statuto e l'Articolo 65 dello Statuto della Corte nonche' con le disposizioni pertinenti degli accordi conclusi tra le Nazioni Unite e l'Agenzia specializzata interessata. Il parere della Corte sara' ritenuto decisivo dalle Parti.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197~annesso-1-artix · fonte su Normattiva