- Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, tramite consultazioni o negoziati. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi, esse saranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito caso per caso secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente ne nominera' un membro. I due membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, con il benestare di entrambe le Parti Contraenti, sara' nominato Presidente del Tribunale (qui di seguito definito il "Presidente"). Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due predetti arbitri. 4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate si potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vice-presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano della Corte internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione. 5. Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Sara' il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
