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La cooperazione potra' includere particolarmente le attivita' seguenti:

  • a)realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
  • b)scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico;
  • c)estensione degli accordi, programmi e progetti in atto fra istituzioni dei due Paesi operanti specificatamente nell'area delle scienze di base e applicate;
  • d)organizzazione di congressi, convegni, seminari, workshops, in Italia ed in Brasile, tra ricercatori dei due Paesi;
  • e)scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
  • f)utilizzazione di impianti ed attrezzature scientifiche e tecniche dei due Paesi.

Testo in vigore dal 30 giugno 1998 al 20 luglio 1998

urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-art2 · fonte su Normattiva