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1. Al fine di attuare il presente accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti Contraenti istituiranno una commissione mista permanente nell'ambito del presente accordo, il cui funzionamento sara' demandato a due segretari esecutivi nominati dalle Parti Contraenti e che sara' copresieduta nelle riunioni plenarie dal rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi. 2. I due segretari esecutivi potranno, se necessario, incontrarsi per esaminare i problemi concernenti il presente accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, progetti ed iniziative di interesse reciproco. 3. La commissione mista permanente avra' il compito di:

  • a)creare le condizioni piu' favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;
  • b)individuare le priorita' della cooperazione tecnicoscientifica;
  • c)valutare lo stato e le prospettive scientifiche e tecnologiche ed elaborare raccomandazioni per il perfezionamento dei meccanismi di cooperazione. 4. La commissione mista permanente si riunira' alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica federativa del Brasile in date da concordare per le vie diplomatiche. 5. La commissione mista permanente potra' istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori di cooperazione scientifica e tecnologica nonche' invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1998 al 20 luglio 1998

urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-art5 · fonte su Normattiva