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[1]1. Ciascuna Parte Contraente notifichera' all'altra di avere adempiuto le procedure di legge interne necessarie all'approvazione del presente Accordo, il quale entrera' in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica. 2. Il presente Accordo restera' in vigore per cinque anni e sara' rinnovato automaticamente per uguali periodi, a meno che una delle parti Contraenti manifesti con nota diplomatica la decisione di non rinnovarlo sei mesi prima della data di scadenza. 3. Il presente accordo potra' essere modificato, attraverso lo scambio di note diplomatiche, d'intesa fra le Parti Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore in conformita' al paragrafo 1 di questo articolo. 4. La denuncia del presente accordo non influenzera' lo svolgimento dei programmi e dei progetti in corso, salvo che le Parti Contraenti convengano diversamente. Fatto a Roma, il 12 febbraio del 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo in vigore dal 30 giugno 1998 al 20 luglio 1998

urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-art9 · fonte su Normattiva