[1]e risoluzione delle controversie

[2]1. Le Parti incoraggeranno le loro Agenzie Attuative a consultarsi, come appropriato, per esaminare l'attuazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente Accordo e per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura. 2. Nel caso in cui sorgessero controversie per quanto riguarda l'attuazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente Accordo o in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Agenzie Attuative cercheranno di risolvere le controversie. 3. Se le Agenzie Attuative non riescono a comporre le controversie, le controversie saranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

Testo vigente dal 16 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;197~accordo-art14 · fonte su Normattiva