Art. 13 (Accordo) — Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente Accordo sara' risolta in via amichevole attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti. Le Parti non deferiranno eventuali controversie a terzi, corti o tribunali. 2. Nel risolvere una controversia, entrambe le Parti continueranno ad adempiere ai propri obblighi derivanti dal presente Accordo.
Testo vigente dal 25 giugno 2026
