[1]di dati tecnici e beni

[2]Ai fini del presente Articolo il termine "Parte" si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative. Le Parti sono obbligate a trasferire solo quei beni e dati tecnici (compreso il software) necessari all'adempimento delle rispettive responsabilita' secondo i termini del presente Accordo, in conformita' alle seguenti disposizioni, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente Accordo: 1. Tutte le attivita' in base al presente Accordo saranno eseguite in conformita' alle leggi, ai regolamenti e alle norme nazionali applicabili delle Parti, incluse le leggi e i regolamenti riguardanti il controllo alle esportazioni. 2. Il trasferimento di dati tecnici ai fini dell'adempimento delle responsabilita' delle Parti per quanto concerne l'interfaccia, l'integrazione e la sicurezza sara' normalmente effettuato senza restrizioni, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Tutti i trasferimenti di beni e di dati tecnici di proprieta' o soggetti al controllo alle esportazioni, sono sottoposti alle seguenti disposizioni: (a) Qualora una Parte o un suo "Ente Correlato" debbano trasferire beni o dati tecnici, per i quali deve essere garantita la protezione, tali beni saranno identificati in modo specifico e tali dati saranno contrassegnati. (b) Le avvertenze su tali beni e il contrassegno su tali dati indicheranno che i beni e i dati tecnici dovranno essere utilizzati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati solamente per lo scopo di adempiere alle responsabilita' della Parte ricevente o dei suoi Enti correlati, di cui al presente Accordo, e che tali beni e dati non possono essere divulgati o trasferiti a qualsiasi terza parte senza previo permesso scritto della Parte che li ha forniti. (c) La Parte Ricevente o i sui Enti correlati devono rispettare i termini della notifica e proteggere tali beni e dati da un uso e dalla divulgazione non autorizzati. (d) Le Parti di questo Accordo devono fare si' che i loro Enti correlati rispettino le disposizioni di questo Articolo attraverso clausole contrattuali o misure equivalenti. 4. Tutti i beni scambiati in attuazione del presente Accordo dovranno essere usati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati esclusivamente per le finalita' di questo Accordo. Una volta terminate le attivita' di cui al presente Accordo, la Parte ricevente o i suoi Enti correlati dovranno restituire o altrimenti disporre di tutti i beni e dati tecnici contrassegnati come di proprieta' o soggetti al controllo per l'esportazione, forniti nell'ambito di questo Accordo, secondo le indicazioni della Parte che li ha forniti o dei suoi Enti correlati.

Testo vigente dal 16 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;197~accordo-art8 · fonte su Normattiva