[1]finanziarie

[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese relative all'adempimento delle proprie responsabilita' in conformita' al presente Accordo, includendo i viaggi e il soggiorno del personale e il trasporto di tutto l'equipaggiamento e di altri beni di cui e' responsabile. 2. Gli obblighi delle Parti di cui al presente Accordo sono soggetti alla disponibilita' dei fondi appropriati e alle procedure di finanziamento rispettive di ciascuna Parte. Nel caso sorgessero problemi finanziari che possano incidere sulla capacita' di una Parte o di un'Agenzia Attuativa di adempiere alle attivita' da eseguire sulla base del presente Accordo, la Parte o l'Agenzia Attuativa che riscontra problemi, lo notifichera' e si consultera' con l'altra Parte e la sua Agenzia Attuativa, come appropriato, appena possibile.

Testo vigente dal 16 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;197~accordo-art5 · fonte su Normattiva