[1]Esenzione delle restrizioni relative agli averi
[2]Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
