[1]Esenzione delle restrizioni relative agli averi

[2]Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art44 · fonte su Normattiva