Art. 10 (Allegato)
[1]ARTICOLO l0
[2]AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
[3]1. Il TUB e le Proprieta' del TUB, ovunque situate, sono esenti da tutte le imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani, nei limiti dell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. 2. Il TUB e' esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari e forniti al TUB per le sue attivita' ufficiali. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di rilevante importo" si applica all'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni internazionali in Italia. 3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano ai tributi che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilita' resi dalle Autorita' italiane competenti al TUB. 4. Il TUB e' esente da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia. Tuttavia, il TUB non chiedera' l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate di valore pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia. 5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle Autorita' italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6. Il TUB puo' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
