[1]Soppressione delle immunita', esenzioni e privilegi
[2]1. Le immunita', esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita', esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.
[3]2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori puo' delegargli, e il dovere di togliere l'immunita' di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per lo stesso, nel caso in cui l'immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
