disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione: 1. posteriore al sorgere della controversia o 2. che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3. che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art15 · fonte su Normattiva