'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto puo' essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il consumatore. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art14 · fonte su Normattiva