Articolo VI Gli Stati contraenti comunicheranno al Consiglio federale svizzero i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~prot-n-1-artvi · fonte su Normattiva