[1]Art. VI ((Videoconferenza (Ad art. 3 della Convenzione)
[2]1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente, quest'ultimo puo' chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8. 2. Lo Stato richiesto consente alla videoconferenza se cio' non e' contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici che permettono la videoconferenza. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere forniti dallo Stato richiedente a seguito di un accordo. 3. Le richieste, relative alla videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'art. 14 della Convenzione e all'art. XVI del presente Accordo, l'indicazione del motivo per cui non e' auspicata o possibile la presenza del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale e il nome dell'autorita' giudiziaria nonche' delle persone nei confronti delle quali e' stata richiesta la videoconferenza. 4. L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto dispone il mandato di comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione. 5. Al testimone o al perito che partecipa alla videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
- a)al collegamento e' presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto che provvedera' anche all'identificazione della persona da ascoltare, nonche' al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto giudica che durante il collegamento si violino i principi fondamentali del diritto di quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinche' lo stesso continui a svolgersi conformemente a tali principi;
- b)le autorita' competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto possono concordare misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
- c)la videoconferenza e' condotta direttamente dall'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto;
- d)su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
- e)la persona da ascoltare puo' avvalersi della facolta' di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente. 6. Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone, all'esito del collegamento l'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalita' del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale, le generalita' e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato alla videoconferenza, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche del collegamento. L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto attesta altresi' che le attivita' si sono svolte in assenza di ogni condizionamento o coercizione della persona. Il processo verbale e' trasmesso dall'autorita' competente dello Stato richiesto all'autorita' competente dello Stato richiedente. 7. I costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al collegamento nello Stato richiesto, per retribuire gli interpreti necessari, per corrispondere le indennita' ai periti e per coprire le loro spese di viaggio nello Stato richiesto sono rimborsati dallo Stato richiedente allo Stato richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci totalmente o in parte, al rimborso. 8. Gli Stati prendono le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel loro territorio in conformita' del presente articolo in cui essi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale. 9. Il collegamento mediante videoconferenza puo' essere richiesto anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale, nel caso in cui per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel territorio dello Stato richiedente. In questo caso la videoconferenza puo' essere effettuata solo dopo aver acquisito il consenso della persona in questione. E' inoltre assicurata la presenza di un difensore, il quale potra' essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso puo' colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
