1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate;

  • a)Il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
  • b)l'oggetto ed i motivi della richiesta;
  • c)una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;
  • d)i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciute. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili dalla Parte Contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari cosi designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.

Testo vigente dal 6 agosto 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198~accordo-art11 · fonte su Normattiva