1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni Doganali. 2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto e senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
- a)il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
- b)l'oggetto ed i motivi della richiesta;
- c)un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento;
- d)il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 23 del presente Accordo, un elenco di detti funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 21 gennaio 2005
