1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni Doganali. 2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto e senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

  • a)il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
  • b)l'oggetto ed i motivi della richiesta;
  • c)un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento;
  • d)il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 23 del presente Accordo, un elenco di detti funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 21 gennaio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323~accordo-art13 · fonte su Normattiva