[1]Risoluzione delle vertenze - Consultazioni tra i Governi
[2]1. Le vertenze tra le Parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte dai due Governi per via diplomatica. I due Governi si consultano, su richiesta di uno di essi:
- a)su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo;
- b)su qualsiasi questione relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del Contratto;
- c)sulle conseguenze di qualsiasi misura annunciata o adottata che potrebbe avere ripercussioni sostanziali sul servizio di autostrada ferroviaria italo-francese;
- d)su qualsiasi questione concernente i diritti e gli obblighi degli Stati derivanti dal presente accordo;
- e)su qualsiasi questione concernente i diritti e gli obblighi degli Stati derivanti dal Contratto;
- f)in caso di fine anticipata del Contratto per una qualsiasi causa, sul futuro del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese. 2. Se, entro un termine di 3 mesi, tali vertenze non sono state risolte, le Parti si impegnano a sottoporsi alle decisioni del tribunale arbitrale previsto al comma seguente. 3. Il tribunale arbitrale e' in ogni caso cosi' costituito:
- a)ognuno dei Governi nomina un arbitro entro il termine di due mesi dalla richiesta di arbitrato;
- b)i due arbitri, entro due mesi dalla nomina dell'ultimo di essi, designano di comune accordo un terzo arbitro cittadino di uno Stato terzo, il quale presiede il tribunale arbitrale;
- c)se non si e' proceduto ad una delle nomine entro i termini sopra stabiliti, una parte puo', in assenza di qualsiasi altro accordo, chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee di procedere alla nomina necessaria;
- d)se il Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee e' un cittadino di uno dei due Stati o se, per altri motivi, esso e' impossibilitato, le nomine sono demandate ai Presidenti di sezione di tale corte per ordine di anzianita';
- e)se questi ultimi sono cittadini di uno dei due Stati o sono anch'essi impossibilitati, le nomine sono effettuate dal giudice della corte piu' anziano che non sia cittadino di nessuno dei due Stati e che non sia impossibilitato per altri motivi. 4. Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Gli arbitri non possono astenersi. Il tribunale puo', su richiesta di una delle Parti, interpretare le proprie decisioni. Le decisioni del tribunale sono definitive ed obbligatorie per le Parti. Gli onorari e le spese del tribunale sono proporzionati all'importo delle vertenze oggetto della richiesta conformemente alla tabella della Camera di commercio internazionale in vigore al momento della vertenza. In ogni caso, un lodo arbitrale stabilisce la parte degli onorari e delle spese del tribunale a carico di ognuna delle parti.
Testo vigente dal 23 dicembre 2017
