DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA Ai sensi del presente Trattato l'assistenza giudiziaria comprende:

  • a)su richiesta, le notificazioni e le commissioni rogatorie;
  • b)su richiesta, lo scambio di informazioni giuridiche e la trasmissione di atti di stato civile necessari per una procedura giudiziaria;
  • c)su richiesta di parte, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art6 · fonte su Normattiva