DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA Ai sensi del presente Trattato l'assistenza giudiziaria comprende:
- a)su richiesta, le notificazioni e le commissioni rogatorie;
- b)su richiesta, lo scambio di informazioni giuridiche e la trasmissione di atti di stato civile necessari per una procedura giudiziaria;
- c)su richiesta di parte, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
