di applicazione dell'assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria comprende:

  • a)l'esecuzione di commissioni rogatorie per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare la notifica e consegna di atti e documenti, l'audizione delle parti, dei testimoni e degli esperti, l'invio di prove materiali e l'esecuzione di perizie, nonche' il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile;
  • b)la trasmissione delle copie di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedimento giudiziario, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art3 · fonte su Normattiva