A C C O R D O tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovena, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue: Art. 1. Le Parti contraenti hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio della Parte contraente con autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;199~accordo-art1 · fonte su Normattiva