[1]Allegato

[2]A C C 0 R D 0 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

[4]Art. 1 Le Parti contraenti hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio della Parte contraente con autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale, secondo 1e modalita' stabilite nel presente Accordo.

Testo vigente dal 31 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art1 · fonte su Normattiva