[1]Seguito della procedura di inchiesta

[2]1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo. 2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta ad un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199~protocollo-art14 · fonte su Normattiva