[1]alla giustizia

[2]1. Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinche' chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo, possa ricorrere dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dai trattati relativi all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art14 · fonte su Normattiva