[1]Concessione di diritti

[2]1. Ciascuna parte concede all'altra parte, in conformita' degli allegati II e III del presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori aerei dell'altra parte:

  • a)il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
  • b)il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (scopi non commerciali);
  • c)nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul proprio territorio al fine di caricare e scaricare traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e
  • d)gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da conferire alle compagnie aeree dell'Ucraina il diritto di imbarcare, nel territorio di uno Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel territorio di tale Stato membro.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art16 · fonte su Normattiva