[1]Autorizzazione di esercizio e permesso tecnico

[2]Quando ricevono richieste di autorizzazione di esercizio o di permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, che devono essere presentate nella forma e nelle modalita' prescritte per le autorizzazioni operative o i permessi tecnici, le autorita' competenti dell'altra parte concedono le appropriate autorizzazioni con il minimo ritardo procedurale, a condizione che:

  • a)per un vettore dell'Ucraina:
  • i)il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' in Ucraina e sia titolare di una licenza di esercizio in conformita' della legislazione vigente dell'Ucraina;
  • ii)l'Ucraina eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorita' competente a questo scopo sia chiaramente identificata; e
  • iii)salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente accordo, il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, all'Ucraina e/o a suoi cittadini;
  • b)per un vettore dell'Unione europea:
  • i)il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE e detenga una licenza di esercizio valida in conformita' della normativa dell'Unione europea;
  • ii)lo Stato membro dell'UE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorita' competente a tal fine sia chiaramente identificata; e
  • iii)salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente accordo, il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, e sia effettivamente controllato da uno o piu' Stati membri dell'UE e/o da loro cittadini o da altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo e/o da loro cittadini;
  • c)il vettore aereo ottemperi alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente accordo; e
  • d)siano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente accordo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art17 · fonte su Normattiva