[1]Abolizione di restrizioni quantitative

[2]1. Fatte salve disposizioni piu' favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non osta a che le parti possano vietare o imporre restrizioni su tali trasferimenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita di persone, animali o piante, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art21 · fonte su Normattiva