[1]Investimenti in vettori aerei
[2]1. Fatto salvo il rispetto degli articoli 17 e 19 del presente accordo, la proprieta' della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'Ucraina da parte di uno Stato membro dell'UE e/o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte dell'Ucraina e/o dei suoi cittadini, sono autorizzati sulla base di una decisione preventiva del comitato misto istituito dal presente accordo ai sensi dell'articolo 29. 2. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. L'articolo 29, paragrafo 8, del presente accordo non si applica a questo tipo di decisioni.
Testo vigente dal 21 dicembre 2023
