[1]Divulgazione di informazioni
[2]I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle parti, nonche' gli altri funzionari che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare a terzi le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare le informazioni in materia di sicurezza e le informazioni relative a societa' o imprese, ai loro rapporti commerciali o ai loro componenti di costi.
Testo vigente dal 21 dicembre 2023
