[1]Protezione delle informazioni classificate

[2]1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generale nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti interni vigenti delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali diretti fra governi approvati dall'Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' designate dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza e' la seguente:

[3]Per la Repubblica Italiana

[4]Per la Repubblica del Ghana

[5]Segretissimo

[6]Top secret

[7]Segreto

[8]Secret

[9]Riservatissimo

[10]Confidential

[11]Riservato

[12]Restricted

[13]5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e in possesso di un'adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono destinate nell'ambito delle finalita' e della portata del presente Accordo. 7. Il trasferimento a Terze Parti/Organizzazioni internazionali delle informazioni classificate, acquisite nell'ambito della cooperazione nel campo dei materiali di Difesa prevista dal presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati mediante uno specifico accordo generale sulla sicurezza concluso dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o dalle Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti. 9. Le disposizioni di cui sopra manterranno la loro efficacia anche dopo l'eventuale cessazione del presente accordo.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art14 · fonte su Normattiva