Il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 304, e 27 settembre 1988, n. 416.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28516/2025

    27 ottobre 2025
    • TRIBUTI ERARIALI DIRETTI
    • IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

    La domanda dell'utente finale, volta al rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, è soggetta alle regole civilistiche, con la conseguenza che, laddove il fornitore abbia ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti dell'utente, legittimato passivo dell'azione di indebito intentata da quest'ultimo è l'accipiens effettivo, vale a dire il cessionario che abbia ricevuto il pagamento non dovuto. (Fattispecie relativa all'addizionale relativa agli anni 2010 e 2011, non dovuta per contrarietà al diritto comunitario del d.lgs. n. 68 del 2011, che aveva tardivamente recepito la Direttiva n. 2008/118/CE, in virtù della quale era consentito agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, solo se aventi finalità specifiche).

    Art. 1 · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1989-01-27;20~art1 · fonte su Normattiva