DI CAPITALE 1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6, sono imponibili nello Stato dove tali beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato dispone nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art13 · fonte su Normattiva