PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il beneficiario della remunerazione e' un residente di questo Stato:
  • i)che abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, o
  • ii)che senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente lo- cale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  • b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita' senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale provengono le pensioni. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia).

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art19 · fonte su Normattiva