[1]FUNZIONI PUBBLICHE

[2]1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

[3](b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

[4](i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o

[5](ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

[6]2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

[7](b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.

[8]3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica, amministrativa, amministrativa-territoriale o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6~art19 · fonte su Normattiva