Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art21 · fonte su Normattiva